Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 22.08.2019 le Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Ecco i punti per derattizzazione e disinfestazione

  • Derattizzazione e disinfestazione solo tramite ditte specializzate
  • Le ditte devono mettere cartelli almeno 5 giorni prima nell’area
  • Le esche non possono avere effetto su altri animali
  • Al termine dell’attività vanno ritirate tutte le esche

Cosa succede se un animale ha un avvelenamento o presunto tale

 

  • La diagnosi di sospetto avvelenamento va fatta da medico veterinario su richiesta del proprietario
  • Nel caso di animali selvatici e domestici senza proprietario sono responsabili l’ente gestore territorialmente competente o il sindaco (art. 3) che hanno obbligo di segnalarlo senza indugio al veterinario.
  • Il medico veterinario in caso di accertato o presunto avvelenamento deve IMMEDIATAMENTE:
    • dare comunicazione al sindaco
    • dare comunicazione al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale
    • dare comunicazione all’istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente
    • dare comunicazione nel Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
  • Campioni di esche o dell’animale avvelenato devono essere inviati all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio
  • Viene segnalato l’evento all’Autorità Giudiziaria
  • L’Istituto zooprofilattico sperimentale entro 48 ore deve individuare modalità e area di bonifica

La norma è in vigore dal 22.08.2019

 

La norma completa (link)

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme  per  la  semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione
in commercio di presidi  medico-chirurgici,  a  norma  dell'art.  20,
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
attuazione della direttiva  98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi; 
  Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice
penale; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
Polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o  di
bocconi avvelenati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza  ministeriale  14  gennaio
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  marzo  2014,  n.  51,  e
dall'ordinanza  ministeriale  10  febbraio  2015,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015, n. 50; 
  Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo
prorogata con ordinanza 25 giugno  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161; 
  Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2009 che  prevede
l'attivazione del Centro  di  referenza  nazionale  per  la  medicina
forense  veterinaria  presso  la  sede   territoriale   di   Grosseto
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; 
  Preso   atto   dell'attivazione   del   Portale   nazionale   degli
avvelenamenti dolosi degli animali, presso  il  Centro  di  referenza
nazionale  per  la   medicina   forense   veterinaria   dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; 
  Tenuto  conto  che  il  Portale  ha  la  principale   funzione   di
informatizzare la gestione della  modulistica  prevista  in  allegato
alla presente ordinanza, di monitorare  in  tempo  reale  i  casi  di
avvelenamento e  la  loro  distribuzione  spaziale  e  temporale  sul
territorio nazionale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati  nell'ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,
ivi comprese le specie in via d'estinzione; 
  Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze   ha   reso
possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa
riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con
individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente  per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; 
  Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  istituti  zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati,   accidentalmente    o    intenzionalmente    disseminati
nell'ambiente; 
  Considerato, pertanto, che continua a sussistere  la  necessita'  e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia  e  prevenzione  ai
fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli  animali  e  dell'ambiente,  e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive
o  tossiche,  compresi  vetri,  plastiche  e  metalli   o   materiale
esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o  la  morte
del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi', la detenzione,
l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato  in  maniera
tale da poter  causare  intossicazioni  o  lesioni  o  la  morte  del
soggetto che lo ingerisce.
    Art. 2 
 
  1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da
imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti
autorizzati con modalita' tali da non  nuocere  in  alcun  modo  alle
persone  e  alle  altre  specie  animali   non   bersaglio   e   sono
pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi  esposti  nelle  zone
interessate con  almeno  cinque  giorni  lavorativi  d'anticipo.  Gli
avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del
veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e
dei relativi antidoti. 
  2. Al termine delle operazioni di cui al comma  1  il  responsabile
della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate e delle  carcasse  di  ratti  o  di
altri animali  deceduti,  informando  l'azienda  sanitaria  locale  e
l'istituto zooprofilattico sperimentale  territorialmente  competenti
in caso di recupero di specie non infestanti. 
  Art. 3 
 
  1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa
di  esche  o  bocconi  avvelenati  o  che   abbia   manifestato   una
sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad  un
medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto  avvelenamento,
corredata da referto  anamnestico.  L'ente  gestore  territorialmente
competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e
domestici senza proprietario. 
  Art. 4 
 
  1.  Il  medico  veterinario  che  emette   diagnosi   di   sospetto
avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica
ne da' immediata comunicazione al sindaco,  al  servizio  veterinario
dell'azienda  sanitaria   locale   e   all'istituto   zooprofilattico
sperimentale territorialmente competente, compilando  e  inviando  il
modulo di cui all'allegato 1 della  presente  ordinanza  sul  Portale
nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito  presso
il Centro di referenza nazionale per la medicina forense  veterinaria
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. 
 Art. 5 
 
  1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che  ha
provocato     l'avvelenamento,     l'azienda     sanitaria     locale
territorialmente  competente  o   il   medico   veterinario,   previa
informazione   alla   azienda   sanitaria   locale   territorialmente
competente, assicurano l'invio di carcasse di  animali  deceduti  per
avvelenamento e campioni biologici  da  essi  prelevati,  nonche'  di
esche   o   bocconi   sospetti   di    avvelenamento,    all'istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio.  L'ASL  o  il
medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo  di  cui
all'allegato 2, sezione A e/o sezione B della  presente  ordinanza  e
accompagnano i campioni e le carcasse  con  una  copia  cartacea  del
modulo  inviato  o  l'identificativo  univoco  generato  dal  Portale
nonche' con  la  diagnosi  di  sospetto  avvelenamento  corredata  da
referto anamnestico di cui all'art. 3. 
  2. L'azienda sanitaria  locale  puo'  autorizzare  il  proprietario
dell'animale ad  inviare  direttamente  all'istituto  zooprofilattico
sperimentale  territorialmente  competente  le  carcasse  di  animali
deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonche' le esche  o
i bocconi sospetti. 
 Art. 6 
 
  1.  Gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali   sottopongono   a
necroscopia l'animale ed  effettuano  gli  opportuni  accertamenti  e
analisi di laboratorio sui campioni pervenuti  o  prelevati  in  sede
necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive
negli stessi. 
  2.  Gli  esami  necroscopici  sugli  animali  morti  per   sospetto
avvelenamento sono eseguiti e refertati  entro  quarantotto  ore  dal
loro  conferimento  e  gli  esiti  comunicati   immediatamente   alle
autorita' competenti e al veterinario richiedente. L'esame  ispettivo
delle esche o  dei  bocconi  che  si  sospettano  contenere  sostanze
tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro
ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente  alle
autorita' competenti e al richiedente. 
  3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato,  a  seguito
degli  esami  necroscopici  eseguiti  ai  sensi  del  comma   2,   il
responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto  di
avvelenamento  e  decidere  se  e'  necessario  proseguire  con   gli
accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici.  Gli  esiti  delle
valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento  sono
immediatamente comunicati dall'istituto zooprofilattico  sperimentale
di  prima  accettazione  al  medico  veterinario  che  ha   segnalato
l'evento, alle autorita'  competenti  e,  in  caso  di  conferma  del
sospetto avvelenamento, all'autorita' giudiziaria, mediante  l'invio,
attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3,  sezione  A,
della   presente   ordinanza.   Gli   accertamenti   di   laboratorio
chimico-tossicologici, ove  ritenuti  necessari  per  la  rilevazione
delle sostanze tossiche,  sono  conclusi  e  refertati  entro  trenta
giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati
dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima  accettazione  al
medico  veterinario  che  ha  segnalato  l'evento,   alle   autorita'
competenti e,  in  caso  di  accertato  avvelenamento,  all'autorita'
giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del  modulo  di
cui all'allegato 3, sezione B, della presente ordinanza. 
  4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da
esche o bocconi sospetti,  prima  degli  esami  di  laboratorio  deve
essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di
materiali nocivi, compresi vetri, plastiche  e  metalli  o  materiale
esplodente. In caso di riscontro positivo  sui  campioni,  l'istituto
zooprofilattico sperimentale territorialmente competente  deve  darne
immediata  comunicazione  al  medico  veterinario  che  ha  segnalato
l'evento, alle  autorita'  competenti  e  all'autorita'  giudiziaria,
mediante  l'invio,  attraverso  il  Portale,  del   modulo   di   cui
all'allegato 3, sezione C, della presente ordinanza. 
  5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per
specifiche investigazioni su casi  di  avvelenamento,  vincolati  dal
segreto  istruttorio,  le  comunicazioni  relative   al   caso   sono
concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti. 
  Art. 7 
 
  1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4,  da'
immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in
collaborazione con le autorita'  competenti.  Entro  quarantotto  ore
dalla   ricezione   del   referto    dell'istituto    zooprofilattico
sperimentale che non  esclude  il  sospetto  di  avvelenamento  o  la
presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o  bocconi,  provvede
ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato,  anche
con  l'ausilio  di  volontari,  guardie  zoofile  o  nuclei  cinofili
antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonche' a segnalare,  con
apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di  esche  o
bocconi avvelenati e a  intensificare  i  controlli  da  parte  delle
autorita' preposte nelle aree considerate a  rischio  sulla  base  di
precedenti segnalazioni. 
  2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare
e di monitorare il fenomeno, le  prefetture  attivano  un  tavolo  di
coordinamento presieduto dal prefetto o  da  un  suo  rappresentante,
composto da: 
  a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma; 
  b)  un  rappresentante  del  servizio  veterinario  delle   aziende
sanitarie locali competenti per territorio; 
  c) un rappresentante del Comando  unita'  forestali,  ambientali  e
agroalimentari (CUFAA); 
  d) un  rappresentante  dell'istituto  zooprofilattico  sperimentale
competente per territorio; 
  e) un rappresentante delle guardie zoofile; 
  f) uno o piu' rappresentanti  dell'Ordine  provinciale  dei  medici
veterinari. 
  3. Detto tavolo e' integrato, all'occorrenza,  dai  sindaci  e  dai
rappresentanti delle Forze dell'ordine  dei  comuni  interessati  dal
fenomeno. 
Art. 8 
 
  1.  La  presente  ordinanza  entra  in  vigore  il   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  ha  efficacia  per  dodici
mesi. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 12 luglio 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 
 

Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2898