Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 22.08.2019 le Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
Ecco i punti per derattizzazione e disinfestazione
- Derattizzazione e disinfestazione solo tramite ditte specializzate
- Le ditte devono mettere cartelli almeno 5 giorni prima nell’area
- Le esche non possono avere effetto su altri animali
- Al termine dell’attività vanno ritirate tutte le esche
Cosa succede se un animale ha un avvelenamento o presunto tale
- La diagnosi di sospetto avvelenamento va fatta da medico veterinario su richiesta del proprietario
- Nel caso di animali selvatici e domestici senza proprietario sono responsabili l’ente gestore territorialmente competente o il sindaco (art. 3) che hanno obbligo di segnalarlo senza indugio al veterinario.
- Il medico veterinario in caso di accertato o presunto avvelenamento deve IMMEDIATAMENTE:
- dare comunicazione al sindaco
- dare comunicazione al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale
- dare comunicazione all’istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente
- dare comunicazione nel Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
- Campioni di esche o dell’animale avvelenato devono essere inviati all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio
- Viene segnalato l’evento all’Autorità Giudiziaria
- L’Istituto zooprofilattico sperimentale entro 48 ore deve individuare modalità e area di bonifica
La norma è in vigore dal 22.08.2019
La norma completa (link)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi; Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015, n. 50; Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2009 che prevede l'attivazione del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; Tenuto conto che il Portale ha la principale funzione di informatizzare la gestione della modulistica prevista in allegato alla presente ordinanza, di monitorare in tempo reale i casi di avvelenamento e la loro distribuzione spaziale e temporale sul territorio nazionale; Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale; Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione; Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente; Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessita' e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno; Ordina: Art. 1 1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente, e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.
Art. 2 1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalita' tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. 2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.
Art. 3 1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.
Art. 4 1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne da' immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato 1 della presente ordinanza sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
Art. 5 1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente o il medico veterinario, previa informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. L'ASL o il medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo di cui all'allegato 2, sezione A e/o sezione B della presente ordinanza e accompagnano i campioni e le carcasse con una copia cartacea del modulo inviato o l'identificativo univoco generato dal Portale nonche' con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto anamnestico di cui all'art. 3. 2. L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonche' le esche o i bocconi sospetti.
Art. 6 1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi. 2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita' competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita' competenti e al richiedente. 3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del comma 2, il responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se e' necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorita' competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all'autorita' giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3, sezione A, della presente ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorita' competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorita' giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3, sezione B, della presente ordinanza. 4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorita' competenti e all'autorita' giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3, sezione C, della presente ordinanza. 5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.
Art. 7 1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorita' competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonche' a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorita' preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni. 2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o da un suo rappresentante, composto da: a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma; b) un rappresentante del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; c) un rappresentante del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA); d) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; e) un rappresentante delle guardie zoofile; f) uno o piu' rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari. 3. Detto tavolo e' integrato, all'occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.
Art. 8 1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per dodici mesi. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2019 Il Ministro: Grillo Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2898